Policy Whistleblowing

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

  1. Il presente regolamento (il “Regolamento”) si pone l’obiettivo di definire un sistema volto a permettere la segnalazione da parte del personale e di soggetti terzi di fenomeni illeciti e comportamenti sospetti, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne, che disciplinano l’attività di INNEXTA S.C.R.L (“INNEXTA”), dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico e di Comportamento e nel Modello 231 di INNEXTA.
  2. Il presente Regolamento regola e disciplina il processo di gestione delle segnalazioni di illecito garantendo la riservatezza del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ovvero contribuisce ad individuare e combattere la corruzione o qualsiasi forma di illecito, a tutelare i propri consorziati per i danni economici e di immagine, a diffondere la cultura dell’etica, della legalità e della trasparenza all’interno di INNEXTA, nonché a rafforzare il sistema dei controlli interni e della gestione dei controlli interni e della gestione dei rischi.

Art. 2 Termini e definizioni

  1. Nel Regolamento i seguenti termini assumono il significato ad essi così attribuito:
  • Segnalazione”: comunicazione effettuata, tramite i canali individuati, da un Segnalante in merito ad atti o fatti riferibili a:
    • episodi noti dei quali si è venuti a conoscenza, e di cui si dispone di dettagli relativi a possibili illeciti o fenomeni di frode o corruzione;
    • violazioni di norme, interne ed esterne, che disciplinano l’attività di INNEXTA, e/o dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico e di Comportamento, nonché delle previsioni contenute nel Modello 231 di INNEXTA;
    • comportamenti o episodi sufficientemente circostanziati che possano ipotizzare una “cattiva amministrazione”, ossia fenomeni illeciti o fraudolenti, compiuti da dipendenti, membri degli organi sociali, o terzi (fornitori, consulenti, e/o collaboratori), che possano determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine per INNEXTA;
  • Segnalante”: soggetto, appartenente ad una delle seguenti categorie di seguito riportate, che effettua una Segnalazione:
      • lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) di INNEXTA e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
      • membri di organi sociali;
      • soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d’affari con INNEXTA (ad esempio fornitori o consulenti);
  • Segnalato”: soggetto cui si riferiscono le violazioni oggetto di Segnalazione;
  • ANAC”: indica l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
  • Sito”: si intende il sito web istituzionale di INNEXTA (innexta.it).

Art. 3 Modalità di approvazione, integrazione e diffusione

  1. Il Regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
  2. Ogni modifica e integrazione del Regolamento è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere del Comitato per il Controllo Analogo.
  3. Il Regolamento è diffuso mediante invio a mezzo e-mail a ciascun dipendente di INNEXTA.

TITOLO II – I DESTINATARI

Art. 4 Soggetti segnalanti

  1. Le Segnalazioni possono essere effettuate sia dal personale interno appartenente a INNEXTA, sia da soggetti esterni. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i soggetti esterni possono includere fornitori, consulenti, partner, ex-dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, nonché i dipendenti e i collaboratori delle imprese fornitrici di pubblici lavori o di servizi/forniture, che risultino testimoni o comunque a diretta conoscenza di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro e decidano di segnalarlo nell’interesse dell’integrità di INNEXTA.

Art. 5 Soggetti segnalati

  1. Le Segnalazioni possono riguardare i membri degli organi sociali, il Direttore Generale, il personale dipendente, i collaboratori esterni a qualunque titolo, nonché i partner, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con INNEXTA e sono riferibili a qualsiasi tipo di condotta illecita di cui si sia venuti a conoscenza.

TITOLO III – LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Art. 6 Oggetto di segnalazione 

  1. Le Segnalazioni, come definite nel precedente articolo 2, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono riguardare:
  • conflitti di interesse;
  • violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza, professionalità;
  • violazioni relative alla tutela dei lavoratori; presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 di INNEXTA, da parte di esponenti interni nell’interesse o a vantaggio di INNEXTA;
  • comportamenti non coerenti con i doveri etici in capo al personale dipendente;
  • atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi;
  • utilizzo improprio di beni aziendali;
  • attività illecite e/o fraudolente in danno del patrimonio di INNEXTA in generale.
  1. Saranno prese in considerazione esclusivamente segnalazioni adeguatamente circostanziate con riferimento ai fatti riportati e tali da consentire al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT) di svolgere le dovute verifiche;
  2. Le Segnalazioni devono essere rese in buona fede e non in forma anonima.
  3. INNEXTA garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante e del contenuto della Segnalazione, nonché garantisce che la Segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
  4. In particolare, INNEXTA garantisce che l’identità del Segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:
  • la Segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato (c.d. Segnalazione in “mala fede”) e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
  • l’anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, ecc.);
  • nella Segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera interna di INNEXTA, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria (ad es. reati di terrorismo, spionaggio, attentati ecc., vedasi 333, 364, 709 c.p.).
  1. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Art. 7 Procedura di segnalazione

  1. Il Segnalante, qualora abbia ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente articolo, ha la possibilità di formulare una Segnalazione in forma scritta avvalendosi in via esclusiva del modulo disponibile sul Sito di INNEXTA nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché nella cartella condivisa aziendale.
  2. La Segnalazione deve essere indirizzata esclusivamente al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) e va inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata anticorruzione@innexta.it, al quale può avere accesso esclusivamente il RPCT.
  3. In ogni caso INNEXTA, al fine di agevolare la ricezione di Segnalazioni, predispone anche il seguente canale di comunicazione: casella postale “INNEXTA S.C.R.L.– via Meravigli 9/b – 20123 Milano (MI)”.
  4. Nel caso la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all’ANAC seguendo le modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it.
  5. Non verranno considerate segnalazioni pervenute verbalmente né utilizzando moduli diversi da quello previsto dal presente Regolamento.

Art. 8 Esame e valutazione delle segnalazioni

  1. Il RPCT, una volta identificato correttamente il Segnalante, provvede a registrare la segnalazione separando i dati identificativi dal contenuto della segnalazione tramite codici sostitutivi dei dati identificativi. Tali dati verranno mantenuti riservati durante l’intero L’associazione successiva della segnalazione con l’identità del Segnalante sarà resa possibile nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario nei termini disciplinati dalla Legge 179/2017.
  2. Il RPCT istruisce la Segnalazione per verificarne la A tal fine, il RPCT ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso INNEXTA. Se indispensabile, richiede chiarimenti al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all’identità del Segnalante o all’identità del soggetto o dei soggetti Segnalati.
  3. Il RPCT conclude la propria istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della Segnalazione. L’esito dell’attività istruttoria è comunicato al Segnalante.
  4. In caso di manifesta infondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione il RPCT può decidere di archiviare la Segnalazione.
  5. In caso contrario, qualora ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, valuta, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, a quali soggetti terzi competenti inoltrare la Segnalazione – anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti – quali:
  • il Direttore Generale, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
  • la funzione interna Risorse Umane per i procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
  • l’Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti e l’ANAC, per i profili di rispettiva competenza.
  1. I soggetti interni a INNEXTA a cui è stata trasmessa la Segnalazione sono tenuti ad informare il RPCT dell’adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Art. 9 La reportistica

  1. Il RPCT predispone una specifica reportistica periodica e in forma aggregata relativa alla totalità delle Segnalazioni ricevute, alle verifiche eventualmente svolte ed ai relativi esiti. Ai sensi delle disposizioni vigenti, il RPCT redige una relazione annuale sul corretto svolgimento del sistema interno di Segnalazione.
  2. La reportistica prodotta viene trasmessa al Presidente di INNEXTA, al Direttore Generale, all’Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Norme di rinvio

  1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della Legge 190/12 s.m.i. e della Legge n. 179/17 s.m.i., nonché le eventuali linee guida in materia adottate da ANAC.

Il Modulo di segnalazione è disponibile sul sito www.innexta.it .