Informazioni sulla gestione del portale

Obblighi della Società quale gestore del Portale

  1. Diligenza, correttezza e trasparenza, conflitti di interesse e parità di trattamento

La Società ispira la propria attività al rispetto dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza in conformità con l’art. 13, comma 1, del Regolamento Consob. La politica di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse è descritta analiticamente in una sezione apposita del sito Finnexta ed è stata concepita per evitare che eventuali conflitti di interesse nello svolgimento dell’attività di gestione del Portale possano in qualsiasi modo incidere negativamente sugli interessi degli Investitori e/o degli Offerenti. La parità di trattamento per tutti gli Offerenti che si trovino in identiche condizioni viene assicurata tramite apposite procedure e dall’assegnazione di un codice univoco a ciascun ordine.

  1. Informazioni riguardanti l’offerta

La Società farà in modo che tutte le informazioni sulla singola Offerta fornite dall’Offerente siano sempre dettagliate, corrette, chiare, non fuorvianti e prive di omissioni. Dette informazioni relative ad ogni singola Offerta dovranno essere fornite dall’Offerente, ma le stesse verranno in ogni caso verificate dalla Società per assicurare che gli Investitori possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell’Investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti ed i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. La delibera del Comitato di Investimento favorevole in tal senso alla selezione dell’Offerta equivarrà quindi all’adempimento e all’assunzione di responsabilità da parte della Società, relativamente a quanto prescritto dall’articolo 13, comma 2 del Regolamento Consob.

  1. Rischi dell’investimento e divieto di raccomandazioni di investimento

La Società terrà in particolare considerazione l’adempimento del proprio obbligo di richiamare l’attenzione degli Investitori non professionali sui rischi legati alle attività finanziarie concernenti gli Offerenti (previsto all’art. 13, comma 3 del Regolamento Consob), evidenziando la necessità di un rapporto di appropriatezza tra l’investimento ipotizzato e le disponibilità finanziarie dell’Investitore. La Società si impegna, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento Consob, a non diffondere notizie che non siano coerenti con le informazioni pubblicate sul Portale e si asterrà dal formulare, sia direttamente che indirettamente, raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole Offerte atte ad influenzare il processo decisionale degli Investitori.

  1. Aggiornamento, accessibilità e disponibilità delle informazioni

La Società richiederà agli Offerenti, ove dovessero emergere successivamente all’Offerta notizie in grado di influenzare in senso positivo o negativo l’adesione all’Offerta, di comunicare immediatamente le relative notizie alla Società e di procedere senza indugio al relativo aggiornamento sulla sezione dedicata all’Offerta del Portale. Quanto sopra anche al fine di permettere eventuali revoche delle adesioni effettuate dagli Investitori nel caso sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale concernenti le informazioni esposte sul Portale che siano atti a influire sulla decisione dell’Investimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 25, comma 2 del Regolamento Consob. Ai sensi dell’art. 13, comma 4 del Regolamento Consob, sul Portale verranno inoltre fornite agli Investitori che avranno aderito alle Offerte, informazioni aggiornate che la Società si impegna a mantenere accessibili almeno per i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla chiusura delle Offerte stesse. Tali informazioni verranno inoltre rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di chiusura dell’Offerta.

  1. Esercizio del diritto di recesso dall’ordine e del diritto di revoca

La Società permetterà agli Investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2, del Regolamento Consob, tramite una semplice procedura informatica, di esercitare il diritto di recedere dall’ordine, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 5 del Regolamento Consob, nonché tramite una semplice procedura informatica, di esercitare il diritto di revoca dell’ordine, ai sensi di quanto disposto dall’art. 25, comma 2 del Regolamento Consob. L’Investitore diverso dall’Investitore professionale e dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2, del Regolamento Consob, potrà infatti disporre i propri ordini di adesione alle Offerte, i quali verranno salvati e conservati dalla Società al momento della disposizione dell’ordine, e per i primi sette giorni decorrenti da tale momento, senza alcuna spesa, l’Investitore avrà la possibilità, conformemente a quanto previsto dall’art. 13, comma 5 del Regolamento Consob (o, eventualmente, dal “Codice del Consumo”, laddove ne ricorrano i presupposti), di recedere dal proprio ordine di adesione dandone disposizione attraverso il Portale.

  1. Verifica di appropriatezza

La Società, ai sensi dell’art. 13, comma 5-bis del Regolamento Consob, verifica per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto, che l’Investitore abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali ed i rischi che l’Investimento comporta.

 

Informazioni di cui all’art. 14 del Regolamento Consob

(informazioni relative alla gestione del portale)

Nel portale sono pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l’utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative:

  • al gestore, ivi compresi i recapiti telefonici e di posta elettronica; ai soggetti che detengono il controllo ovvero, in mancanza, ai soggetti che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale sociale; ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo; all’assicurazione a copertura della responsabilità professionale stipulata dal medesimo;
  • alle attività svolte, ivi incluse le modalità di selezione delle offerte o ’eventuale affidamento di tale attività a terzi; (b-bis) alla data di inizio, interruzione o riavvio dell’attività;
  • alle modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti tramite il portale, specificando se il gestore procede direttamente alla verifica di cui all’articolo 13, comma 5-bis o se vi procedono i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini ai sensi dell’articolo 17, comma 3;
  • agli eventuali costi a carico degli investitori;
  • alle misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode;
  • alle misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi della normativa applicabile in materia;
  • alle misure predisposte per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse;
  • alle misure predisposte per la trattazione dei reclami e l’indicazione dell’indirizzo cui trasmettere tali reclami; (h-bis) alle misure predisposte per assicurare il rispetto dei limiti posti dal codice civile e dalle leggi speciali per l’emissione di obbligazioni e titoli di debito da parte di piccole e medie imprese; (h-ter) alle misure predisposte per assicurare il rispetto dell’articolo 24, comma 2-quater ; (h-quater) alle misure predisposte per la gestione e il funzionamento della bacheca elettronica, in caso di sua istituzione;
  • ai meccanismi previsti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie;
  • ai dati aggregati sulle offerte svolte attraverso il portale e sui rispettivi esiti;
  • alla normativa di riferimento, all’indicazione del collegamento ipertestuale al registro nonché alla sezione di investor education del sito internet della Consob e alla apposita sezione speciale del Registro delle Imprese prevista all’articolo 25, comma 8, del decreto;
  • agli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob;
  • alle iniziative, che il gestore si riserva di adottare nei confronti degli offerenti in caso di inosservanza delle regole di funzionamento del portale; in caso di mancata predisposizione, l’indicazione che non sussistono tali iniziative.

 

Informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento Consob

(informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari tramite portali)

  1. Il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l’utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari tramite portali, riguardanti almeno:
  • il rischio di perdita dell’intero capitale investito;
  • il rischio di illiquidità;
  • il divieto di distribuzione di utili previsto per le start-up innovative dall’articolo 25 del decreto;
  • il trattamento fiscale di tali investimenti, con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso di start-up innovative e PMI innovative; (d-bis) i limiti all’emissione di obbligazioni e titoli di debito posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile e dalle leggi speciali applicabili; (d-ter) i limiti posti dall’articolo 24, comma 2-quater;
  • le deroghe al diritto societario previste dall’articolo 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall’articolo 31 del decreto;
  • i contenuti tipici di un business plan e del regolamento o statuto di un OICR;
  • il diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 e le relative modalità di esercizio.

2. Fermo quanto previsto dall’articolo 13, commi 5-quinquies e dall’articolo 24, comma 2-quater, il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle                 singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2 che abbiano:

  • preso visione delle informazioni di investor education previste dall’articolo 14, comma 1, lettera k) e delle informazioni indicate al comma 1;
  • fornito informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che gli strumenti finanziari oggetto di offerta comportano, ove il gestore effettui direttamente la verifica prevista dall’articolo 13, comma 5-bis. Tali informazioni fanno riferimento almeno:

(i) ai tipi di servizi, operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, e strumenti finanziari con i quali l’investitore ha dimestichezza;

(ii) alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, su strumenti finanziari, realizzate dall’investitore e al periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;

(iii) al livello di istruzione, alla professione, o se rilevante, alla precedente professione dell’investitore;

  • dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l’eventuale intera perdita dell’investimento che intendono effettuare.