Obblighi della Società quale gestore del Portale
La Società ispira la propria attività al rispetto dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza in conformità con l’art. 13, comma 1, del Regolamento Consob. La politica di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse è descritta analiticamente in una sezione apposita del sito Finnexta ed è stata concepita per evitare che eventuali conflitti di interesse nello svolgimento dell’attività di gestione del Portale possano in qualsiasi modo incidere negativamente sugli interessi degli Investitori e/o degli Offerenti. La parità di trattamento per tutti gli Offerenti che si trovino in identiche condizioni viene assicurata tramite apposite procedure e dall’assegnazione di un codice univoco a ciascun ordine.
La Società farà in modo che tutte le informazioni sulla singola Offerta fornite dall’Offerente siano sempre dettagliate, corrette, chiare, non fuorvianti e prive di omissioni. Dette informazioni relative ad ogni singola Offerta dovranno essere fornite dall’Offerente, ma le stesse verranno in ogni caso verificate dalla Società per assicurare che gli Investitori possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell’Investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti ed i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. La delibera del Comitato di Investimento favorevole in tal senso alla selezione dell’Offerta equivarrà quindi all’adempimento e all’assunzione di responsabilità da parte della Società, relativamente a quanto prescritto dall’articolo 13, comma 2 del Regolamento Consob.
La Società terrà in particolare considerazione l’adempimento del proprio obbligo di richiamare l’attenzione degli Investitori non professionali sui rischi legati alle attività finanziarie concernenti gli Offerenti (previsto all’art. 13, comma 3 del Regolamento Consob), evidenziando la necessità di un rapporto di appropriatezza tra l’investimento ipotizzato e le disponibilità finanziarie dell’Investitore. La Società si impegna, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento Consob, a non diffondere notizie che non siano coerenti con le informazioni pubblicate sul Portale e si asterrà dal formulare, sia direttamente che indirettamente, raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole Offerte atte ad influenzare il processo decisionale degli Investitori.
La Società richiederà agli Offerenti, ove dovessero emergere successivamente all’Offerta notizie in grado di influenzare in senso positivo o negativo l’adesione all’Offerta, di comunicare immediatamente le relative notizie alla Società e di procedere senza indugio al relativo aggiornamento sulla sezione dedicata all’Offerta del Portale. Quanto sopra anche al fine di permettere eventuali revoche delle adesioni effettuate dagli Investitori nel caso sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale concernenti le informazioni esposte sul Portale che siano atti a influire sulla decisione dell’Investimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 25, comma 2 del Regolamento Consob. Ai sensi dell’art. 13, comma 4 del Regolamento Consob, sul Portale verranno inoltre fornite agli Investitori che avranno aderito alle Offerte, informazioni aggiornate che la Società si impegna a mantenere accessibili almeno per i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla chiusura delle Offerte stesse. Tali informazioni verranno inoltre rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di chiusura dell’Offerta.
La Società permetterà agli Investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2, del Regolamento Consob, tramite una semplice procedura informatica, di esercitare il diritto di recedere dall’ordine, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 5 del Regolamento Consob, nonché tramite una semplice procedura informatica, di esercitare il diritto di revoca dell’ordine, ai sensi di quanto disposto dall’art. 25, comma 2 del Regolamento Consob. L’Investitore diverso dall’Investitore professionale e dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2, del Regolamento Consob, potrà infatti disporre i propri ordini di adesione alle Offerte, i quali verranno salvati e conservati dalla Società al momento della disposizione dell’ordine, e per i primi sette giorni decorrenti da tale momento, senza alcuna spesa, l’Investitore avrà la possibilità, conformemente a quanto previsto dall’art. 13, comma 5 del Regolamento Consob (o, eventualmente, dal “Codice del Consumo”, laddove ne ricorrano i presupposti), di recedere dal proprio ordine di adesione dandone disposizione attraverso il Portale.
La Società, ai sensi dell’art. 13, comma 5-bis del Regolamento Consob, verifica per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto, che l’Investitore abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali ed i rischi che l’Investimento comporta.
Informazioni di cui all’art. 14 del Regolamento Consob
(informazioni relative alla gestione del portale)
Nel portale sono pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l’utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative:
Informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento Consob
(informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari tramite portali)
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 13, commi 5-quinquies e dall’articolo 24, comma 2-quater, il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2 che abbiano:
(i) ai tipi di servizi, operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, e strumenti finanziari con i quali l’investitore ha dimestichezza;
(ii) alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, su strumenti finanziari, realizzate dall’investitore e al periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
(iii) al livello di istruzione, alla professione, o se rilevante, alla precedente professione dell’investitore;