Come stabilito dall’art.29 del D.L. 179/2012, i soggetti che investono nel capitale di rischio di startup innovative e PMI innovative hanno diritto ad una serie di sgravi fiscali in sede di dichiarazione dei redditi. Condizione affinché i soggetti possano beneficiare degli sgravi fiscali è il mantenimento della partecipazione nel capitale di rischio per almeno tre anni. Tali sgravi fiscali si differenziano a seconda del soggetto beneficiario:
Le persone fisiche hanno diritto a una detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 30% dell’ammontare investito. Il limite quantitativo massimo su cui determinare la detrazione è pari ad un investimento di euro 1milione annui, vale a dire un risparmio massimo conseguibile pari ad euro 300.000/anno. Qualora l’ammontare della detrazione superi l’imposta lorda IRPEF, la somma in eccesso può essere riportata a credito entro i 3 anni successivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, è consentita, alle sole persone fisiche, la detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up o PMI innovative. Inoltre, adottando questo regime di sgravi fiscali, l’investimento massimo è limitato a 100.000€ per le startup innovative (con una detrazione massima di 50.000€) e 300.000€ per le PMI innovative (con una detrazione massima di 150.000€). Per l’investimento eccedente, fino ad 1.000.000 €, è sempre possibile usufruire della detrazione prevista pari al 30% per ogni periodo di imposta.
Le persone giuridiche (società) hanno diritto ad una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% dell’ammontare investito. Il limite quantitativo massimo all’investimento su cui determinare la detrazione è pari ad euro 1,8 milioni, vale a dire un risparmio massimo conseguibile pari a euro 129.600 (considerando aliquota IRES al 24%). Qualora la deduzione sia superiore al reddito complessivamente dichiarato, la somma in eccesso può essere computata in aumento di dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi successivi non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.