Benefici fiscali

Come previsto dall’art. 29 del D.L. 178/2012 gli investitori che effettuano investimenti nel capitale di rischio (equity) di start-up innovative o PMI innovative, possono usufruire di benefici fiscali. Gli sgravi fiscali sono usufruibili da persone fisiche e persone giuridiche attraverso modalità differenti:

  1. Per gli investimenti effettuati come persona fisica:
  • è sempre applicabile una detrazione dall’imposta lorda IRPEF del 30% dell’ammontare investito (fino ad un massimo di euro 1milione), con un risparmio massimo conseguibile di euro 300mila; Tuttavia, se l’ammontare della detrazione dovesse superare l’imposta lorda annuale, è comunque possibile portare l’eccedenza a credito nelle dichiarazioni entro i tre anni successivi.
  • come previsto dal D.L. del 19 maggio del 2020, è consentita una detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 50 % dell’ammontare investito a condizione che l’investimento sia stato effettuato in PMI innovative e/o in startup innovative che non abbiano ottenuto finanziamenti pubblici (concessi a titolo de minimis) per un ammontare oltre euro 200mila nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari. Tale regime fiscale, per le PMI innovative, è usufruibile fino ad un investimento massimo di euro 300mila , vale a dire con un risparmio massimo conseguibile di euro Per le startup innovative, l’investimento risulta agevolabile fino ad un massimo di 100.000 euro, vale a dire con un risparmio massimo conseguibile di euro 50mila. Per l’eventuale parte di investimento che eccede i limiti di cui sopra, è applicabile l’agevolazione al 30%, comunque entro un massimale annuo di euro 1milione.
  1. Per gli investimenti effettuati come persona giuridica è applicabile una deduzione dall’imponibile IRES (considerando l’aliquota del 24%) pari al 30% dell’investimento effettuato fino ad un massimo di euro 1,8milioni, con un risparmio massimo conseguibile di euro 129.600. Qualora la deduzione dovesse risultare superiore al reddito imponibile, l’eccedenza sarà deducibile negli esercizi successivi, non oltre il terzo, fino a decorrenza dell’ammontare.

Importante tener presente che:

  • La fruizione degli sgravi fiscali è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup o PMI innovativa per un minimo di 3 anni.
  • I due regimi sono eventualmente cumulabili ed in entrambi i casi, qualora l’ammontare IRPEF lorda dovesse risultare inferiore rispetto al totale della detrazione è possibile portare la restante eccedenza in detrazione entro i successivi tre esercizi finanziari.
  • È possibile usufruire della detrazione al 50% se l’azienda non ha usufruito di aiuti eccedenti il massimale “de minimis” dei 200 mila euro.
  • Nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati tramite degli organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) come i fondi comuni d’investimento, collegabili direttamente o indirettamente al settore pubblico e nel caso in cui l’azienda appartenga ad uno dei settori indicati al primo comma del primo articolo del regolamento UE n. 1407 del 2013 della commissione europea del 18 dicembre 2013 non è possibile applicare la detrazione al 50%.

 

In quali aziende è possibile investire per ottenere il beneficio fiscale?

In Startup innovative, così come definite dal dall’art. 25, comma 2del D.L. del 18 ottobre 2012, e in PMI innovative ammissibili, come definite dall’art. 4, comma 1 del D.L. del 24 gennaio.

Quando non è più possibile usufruire dei benefici?

  • Se viene effettuata una cessione a titolo oneroso, anche parziale, dell’investimento prima del decorrere dei tre anni.
  • Se viene effettuata una riduzione del capitale sociale della società nonché vengono ripartite riserve costituite con il sovrapprezzo delle azioni/quote, fornito dalla differenza tra l’importo effettivamente versato per ciascuna di quest’ultime e il loro valore nominale, iscritto all’interno dell’atto costitutivo.
  • Recesso degli investitori
  • Esclusione degli investitori
  • Perdita da parte della Pmi innovativa in cui si è effettuato l’investimento di uno dei requisiti di cui al comma 1, dell’art. 4, del D.L. 24 gennaio 2015 n.3 necessari per definire una PMI innovativa tale.
  • Perdita da parte della start-up innovativa in cui si è effettuato l’investimento di uno dei requisiti di cui al comma 2, dell’at.25, del D.L. 18 ottobre 2012, n 179 necessari per definire la start-up innovativa tale.
  • Quando l’impresa stessa si qualifica come:
    • In difficoltà (di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea);
    • Imprese che hanno ricevuto aiuti si Stato illeciti che non risultano ancora completamente recuperati;
    • Imprese he operano nel settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio.

Quali sono le conseguenze della decadenza dei benefici?  

Nel caso di cessione a titolo oneroso prima della decorrenza dei tre anni, l’investitore sarà obbligato a restituire il beneficio fiscale di cui ha usufruito negli esercizi precedenti maggiorato degli interessi legali e:

    • Per le persone fisiche la restituzione si configura come un aumento di IRPEF per l’importo dovuto;
    • Per le persone giuridiche viene aumentato il reddito imponibile ai fini IRES del periodo d’imposta in cui si è verificatala decadenza.